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Gli amministratori di società di capitali o il notaio rogante devono inserire all’interno dell’atto costitutivo il comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie. Dal 1 Gennaio 2014 con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.6/2003 è stato eliminato l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo l’indirizzo completo della sede sociale nel forma via e numero civico, limitandolo alla sola indicazione del Comune. Ne consegue che dal 2014 non esiste più l’obbligo, nell’ipotesi di cambio di sede legale all’interno dello stesso comune, di ricorrere al notaio.
Nel caso di trasferimento della sede legale della società nel territorio del comune – vedi verbale di esempio – , se l’atto costitutivo non contiene l’indirizzo completo, ma solo l’indicazione del comune sarà sufficiente comunicare al registro delle imprese la variazione con il modello S2. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune non obbliga più ad una modifica dell’atto costitutivo con assemblea straordinaria ed intervento del notaio, è sufficiente la comunicazione al registro delle imprese dell’avvenuto trasferimento a cura di un componente dell’organo amministrativo. Al registro delle imprese non deve essere presentata la delibera di modifica dell’indirizzo della sede legale. Le disposizioni previste per le società di capitali si applicano anche alle società di persone, il modello S2 dovrà essere sottoscritto dall’amministratore o da un socio accomandatario.
Nell’ipotesi di trasferimento di sede legale da un comune ad un altro comune di diversa provincia l’operazione è possibile tramite atto pubblico del notaio rogante e va data comunicazione esclusivamente al registro delle imprese nella cui circoscrizione l’impresa ha la sede sociale in via telematica. Sarà il registro delle imprese dove l’impresa si iscrive a dare comunicazio al registro delle imprese di provenienza ai fini della cancellazione. Il modello da usare è’ S1 e S5 per denunciare l’inizio della nuova attività.
Nell’ipotesi di trasferimento della sede legale in un altro comune, ma della stessa provincia la competenza è del notaio e la comunicazione al registro delle imprese è a cura di un membro dell’organo amministrativo. Il modello da utilizzare è S2, accompagnato dal modello S5 qualora l’attività è soggetta ad autorizzazione amministrativa
Disposizioni attuative art.111 ter: chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una societa’ deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Ci teniamo a segnalare che la prassi operativa in uso negli Enti camerali delle varie provincie non sempre è uniforme, è necessario eseguire caso per caso la verifica delle richieste camerali.