L’articolo 44 del D.L. 22 Giugno 2012 numero 83 ha introdotto la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, S.r.l.c.r., società che può essere costituita solo da persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione. Questa tipologia di società si affianca alla nuova società responsabilità semplificata. Il DL n. 76 del 28/06/2013 ha sancito l’abrogazione delle società responsabilità a capitale ridotto.
L’atto costituitivo deve essere redatto per atto pubblico, non è previsto come per la Srls l’esenzione del pagamento dell’imposta di bollo e per l’intervento del notaio si fa riferimento ad un rimborso spese. Il capitale sociale deve essere di almeno 1,00 euro e al più 9.999,99 sottoscritto e interamente versato alla costituzione della società direttamente versati agli amministratori e non presso Istituto di Credito, l’incarico di amministratore può essere conferito anche a persona fisica esterna alla compagine sociale.
Come per la S.r.l.s. è previsto l’onere di comunicazione negli atti, nel sito web della denominazione di responsabilità limitata a capitale ridotto, il relativo ammontare, la sede e l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.
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