Le società costituite all’estero che stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono tenute all’iscrizione di queste sedi nel registro delle imprese, in quanto soggette alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali a norma dell’articolo 2506 del Codice civile.
L’iscrizione va richiesta entro 30 giorni dalla costituzione presso l’ufficio competente in base all’ubicazione della sede secondaria.
Le sedi secondarie corrispondono al concetto di natura fiscale riferito alle c.d. stabili organizzazioni, di cui all’art. 162 del T.U.I.R., definite quali “sedi fisse d’affari per mezzo delle quali l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.
Dai casi di sede secondaria sopra specificati vanno distinti i cosiddetti uffici di rappresentanza aperti in Italia da soggetti esteri, solitamente in funzione promozionale o ricognitiva del mercato interno.
In tale caso, l’ufficio non è considerato sede secondaria ma semplice unità locale, la cui istituzione è soggetta alla mera denuncia di iscrizione nel R.E.A. ai soli fini di pubblicità notizia.
Detta iscrizione è subordinata all’allegazione di un certificato rilasciato dall’ente dello Stato d’origine che esercita le funzioni corrispondenti al registro delle imprese in Italia, dal quale risultino i dati anagrafici ed i legali rappresentanti dell’impresa estera; detto documento va tradotto in italiano, con perizia giurata, da parte di perito del Tribunale o da ufficio diplomatico ubicato nello Stato estero (Ambasciata o Consolato).
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